E’ il certificato di iscrizione ai Libri Genealogici, emesso dall’ E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) e ci si trovano:
• I dati anagrafici del cane: razza, nome, sesso, data di nascità, colore del mantello, microchip;
• Il numero di iscrizione R.O.I. (Registro Origine Italiano);
• La sua genealogia genitori, nonni, bisnonni e trisnonni;
• Le qualità ed i risultati ottenuti dagli antenati: se, per esempio ci sono campioni di bellezza e/o di lavoro in Italia o
all’estero, se qualcuno ha superato determinate prove attitudinali;
• I risultati degli esami medici eseguiti agli ascendenti, riguardanti le patologie congenite;
• I dati anagrafici del proprietario e dell’ allevatore.
A cosa serve:
Il pedigree garantisce la selezione del cucciolo, la rintracciabilità dei soggetti e l’impegno dell’allevatore a far riprodurre cani sani, privi di malattie manifeste o patologie ereditarie. Un cane sprovvisto di pedigree, per l’E.N.C.I., non può essere considerato “cane di razza pura”. Anche se morfologicamente identico, il cane non potrà partecipare alle manifestazioni ufficiali (esposizioni di bellezza, prove di lavoro e prove attitudinali) e faticherà a trovare un partner perché nessun allevatore (o privato) serio accetterà mai di accoppiare il proprio cane con un soggetto di cui non si sa nulla e su cui non è stata fatta alcuna selezione né sanitaria, né caratteriale. A tal proposito si riporta il testo integrale del D.Leg.vo N.529 del 30 dicembre 1992, in particolare: Art. 5.
1. E’ consentita la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall’associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico.
2. E’ ammessa, altresì, la commercializzazione di animali di razza originari dei Paesi terzi, per i quali il Ministro dell’agricoltura e delle foreste abbia con proprio provvedimento accertato l’esistenza di una normativa almeno equivalente a quella nazionale. Alle stesse condizioni è ammessa la commercializzazione dello sperma, degli ovuli e degli embrioni provenienti dai detti animali originari dei Paesi terzi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate agli animali di razza originari dei Paesi comunitari.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza gli animali indicati nei commi 1 e 2 in violazione delle prescrizioni ivi contenute e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000. (essendo il decreto antecedente all’avvento dell’euro, le cifre sono ancora espresse in lire).
Insomma, la commercializzazione è riservata esclusivamente agli animali accompagnati da pedigree. Se si ha la passione per una determinata razza canina, con precisi requisiti estetici e caratteriali, deve essere certificata ed è giusto e corretto pretendere i documenti ufficiali. Diffidate di chi vi “vende” un cucciolo di razza senza pedigree o con un notevole rincaro se lo pretendete, anche perché il costo per il rilascio del documento da parte dell’E.N.C.I. è assolutamente modesto (poche decine di euro)!